Il criterio dell”interesse nell’introduzione della mediazione in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

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La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24629/2015, si trova nuovamente a giudicare la questione sulla titolarità dell’obbligo d’introduzione della mediazione obbligatoria in un procedimento d’opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo quest’ultima sentenza, sta all’opponente procedere in tal senso, e questo principalmente per ragioni di opportunità. E’ lui infatti quello interessato a non vedersi confermato il decreto ingiuntivo così come emesso in fase monitoria. Inoltre gli ermellini si concentrano sulla finalità deflativa della mediazione, la quale “mira a rendere il processo l’extrema ratio: …dopo che le altre possibilità sono risultate precluse”. Per cui l’onere dev’essere in capo a chi ha interesse al processo a cognizione piena, e non all’opposto (nella maggior parte dei casi).

Per cui viene in essere con questa sentenza il criterio dell’interesse: per cui se è lui l’interessato, dovrà agire al fine di evitare il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo. Una soluzione differente, afferma la Cassazione, sarebbe: “palesemente irrazionale” premiando così la passività dell’opponente ed accrescendo gli oneri dell’asserito creditore.

In ultimo punto, al termine del procedimento, le parti recupereranno le loro posizioni sostanziali nel processo. La Corte infatti ha tenuto a precisare come l’inversione logica del rapporto fra parte sostanziale e processuale ha portato ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale la parte sulla quale grava l’onere. Per cui vige il criterio ermeneutico dell’interesse.

Qui puoi trovare l’allegato: http://web.iusletter.com/~admin/iuslettersito/allegato_231521449154161.pdf